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Misure di contenimento degli effetti negativi al tessuto socio-economico nazionale causate dal COVID

Decreto Legge n.9/2020, del 02/03/2020 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1) Misure applicabili in tutto il territorio nazionale:

Art. 28 Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici

Per il settore alberghiero:

Art. 8 Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero fino al 30 aprile 2020.

2) Misure per aziende con unità produttive situate in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna:

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Soggetti beneficiari: datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni.

Art. 17 Cassa integrazione in deroga per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna

Misura: trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020.

Applicazione: casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese, concesso con decreto delle regioni interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

3) Misure per i comuni specificamente individuati e direttamente interessati dall’emergenza:

(campo di applicazione: comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò

Soggetti beneficiari: persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa

art.1 dichiarazione dei redditi pre-compilata - rinvio termini

art.2 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Art. 4 Sospensione dei pagamenti delle utenze

Art. 5 Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione

Art. 6 Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati - sospensione pagamento rate

Art. 7 Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio

MISURE IN MATERIA DI LAVORO PRIVATO E PUBBLICO

Soggetti beneficiari: I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati e in riferimento ai lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.

Art. 13 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario - lavoratori ivi residenti

Art. 14 Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Art. 15 Cassa integrazione in deroga

Art. 16 Indennità lavoratori autonomi

Art. 25 Fondo garanzia PMI

Art. 26 Estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

Art. 33 Misure per il settore agricolo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 2 Lavoro agile

Soggetti beneficiari: datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati, per ogni rapporto di lavoro subordinato.

Disciplina: lavoro agile così come regolato dagli articoli 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, con semplificazioni:

applicabile anche in assenza degli accordi individuali e obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Applicazione della disciplina semplificata fino al 15 marzo 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020

Campo di applicazione:

- Zona arancione - province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

art.1 lettera e) si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie.

- Per il resto d’Italia:

art.2 lettera s) si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

art.2 lettera r) lavoro agile.


Specifiche misure di sostegno alle imprese sono previste dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per maggiori informazioni contattaci.


 
 
 

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